Sala 3
I MODI DELLA CENSURA - RIEDIZIONI TELEVISIVE
La revisione cinematografica e le riedizioni: modifiche e ritocchi di Maurizio Negri
Con la legge n. 938, del 20 dicembre 1949, si stabilisce che ogni filmato destinato alla proiezione in pubblico sia soggetto a nulla osta rilasciato tramite decreto ministeriale, secondo le norme stabilite dalla legge n. 161, 21 aprile 1962, che prevede (oltre alla possibilità di diniego per ogni tipo di spettatore) eventuali limitazioni per i minori di 14 o 18 anni (16 con la vecchia normativa). Naturalmente per tutte le opere incorse in provvedimenti limitativi si prevede la possibilità di appello; qualora l’esito della nuova revisione sia negativo o non soddisfacente, c’è comunque la possibilità di presentare le opere a nuovo esame, previa la sostituzione del titolo e di parti sceniche e dialogate. A parte alcune operazioni atte a rivedere restrizioni adottate per vecchi film, quando si accerta un’avvenuta maturazione della sensibilità degli spettatori, la prassi riguarda soprattutto la possibilità di sfruttamento commerciale dei film da parte di emittenti televisive. E la necessità di ottenere l’autorizzazione (in prima serata se per tutti, dopo le 20,30 se vietato ai minori di 14 anni) ha fatto sì che si procedesse spesso a tagli indiscriminati, con il risultato di far perdere alle opere la propria identità. Tra il 1960 e il 2013 sono stati sottoposti alla revisione cinematografica, con richiesta di riedizione, 1183 film di produzione italiana e 976 di produzione straniera.
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